INPS: contratto di espansione e indennità mensile – Novità introdotte dalla legge n.234/2021
L’INPS, con circolare n. 88 del 25 luglio 2022, illustra le novità introdotte dalla legge n. 234/2021, per gli anni 2022 e 2023, in materia di contratto di espansione e di indennità mensile riconosciuta dall'Istituto, con provvista a carico del datore di lavoro, ai lavoratori interessati dal piano di esodo (dipendenti che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, e che risolvono il rapporto di lavoro, nell'ambito di accordi di non opposizione), disciplinati dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015. Si ricorda che qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto anche i contributi previdenziali (c.d. contribuzione correlata) utili al conseguimento del diritto. Inoltre, si rammentano i benefici previsti in favore del datore di lavoro esodante. In particolare, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente allaNASpI stessa e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della relativa contribuzione figurativa.
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